Ecobonus 110%

Superbonus al 110%

L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Altra importante novità contenuta nel DL Rilancio (art. 121), introdotta in via sperimentale per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è la possibilità per i contribuenti destinatari di alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la trasformazione in credito d’imposta.

 

Chi può beneficiare dell’ecobonus 2020 e del sismabonus?

Il Superbonus al 110% potrà essere beneficiato da:

  1. Condomini;
  2. Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus al 110%);
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus);
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. Enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per quanto riguarda le imprese, come sostenuto nella guida operativa all’Superbonus 110%, da parte dell’ANCE, in linea generale non possono beneficiarne, ad esclusione dell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Nella Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:

  • Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Quindi è possibile beneficiare del bonus anche sulle seconde case.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio. Si tratta, in particolare, del proprietarionudo proprietario o del titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) del detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione, o comodato registrato.

Ecobonus 2020 e sismabonus al 110%: gli interventi

La detrazione al 110% non spetta però a tutti.

Ecobonus e Sismabonus al 110% potranno trovare applicazione per gli interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio;
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni;
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
  • dall’esterno.

Ai fini dell’Ecobonus 2020 al 110%, questo, tuttavia non vale per il Sismabonus, vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica.

Restano ferme, le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici.

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Quali interventi sono compresi nell’ecobonus e sismabonus?

Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:

  1. Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
    • Fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);
    • Fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
    • Infine, fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari;
  2. Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa di:
    • Non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
    • Non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per:
    • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
    • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
    • La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a
      30.000 euro.

L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione.

 

Condizioni per beneficiare ecobonus e sismabonus al 110%

Per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% è necessario:

  • Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • Assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
  • Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Ecobonus 2020 e pannelli fotovoltaici

Il Superbonus al 110% può essere beneficiato anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico (ecobonus) o messa in sicurezza (sismabonus) al 110%.

La detrazione fiscale al 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Qualora nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, si vuole restaurare la facciata esterna della propria casa o

installare pannelli fotovoltaici, lo sconto viene esteso e tutte le opere riceveranno una detrazione del 110%.

Ecobonus e sisma bonus al 110%: i requisiti

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta, la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Technician connecting solar photo voltaic panel to metal platform using screwdriver standing on ladder on bright blue sky copy space background. Stand-alone solar panel system installation concept.

Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.

In caso di interventi di:

  • Ristrutturazione edilizia;
  • Nuova costruzione;
  • Ristrutturazione urbanistica;

il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Le nuove disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principaledalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il riscaldamento a pavimento rientra nell’ecobonus 110%?

Gli impianti di riscaldamento a terra o a pavimento permettono di ridurre i costi in bolletta e la dispersione termica.

Possono, quindi, essere considerati interventi di efficientamento energetico che danno diritto all’Ecobonus, al 110%?

Occorre una certificazione da parte di un tecnico competente che certifichi che l’intervento ha migliorato la prestazione energetica della casa ed eventualmente di quante classi (per l’ottenimento del Bonus al 110% è necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche).

Il campo di applicazione dell’Ecobonus, comprende oltre agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche  il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, l’impianto di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli  interventi di riqualificazione energetica.

Chi aveva intenzione di effettuare un rifacimento del pavimento solo a scopo estetico, potrebbe riconsiderare l’idea e prevedere un intervento più ampio che includa il sistema di riscaldamento a terra.

Come funziona l’applicazione dell’ecobonus e sismabonus?

L’intento del Governo attraverso l’introduzione dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% è rilanciare l’attività edilizia ed affrontare, al contempo, la grave crisi climatica del pianeta. Sostanzialmente, il superbonus consentirà di realizzare i lavori nelle abitazioni a costo zero per i cittadini.

Effettuando questi lavori che abbiamo visto, i contribuenti possono ottenere una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori. L’impressa a sua volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità.

Lo scopo è creare un virtuoso meccanismo di mercato in cui i cittadini effettueranno lavori di riqualificazione energetica senza alcun esborso, le Pmi lavoreranno di più grazie ai maggiori incentivi, gli istituti di credito o le grandi imprese pagheranno meno tasse e lo Stato vedrà aumentare l’occupazione e il Pil.

Come richiedere ecobonus 2020?

Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA.

Innanzitutto è necessario registrarsi e accedere al sistema.

Poi, occorre inserire i dati anagrafici del beneficiario della detrazione, nonché quelli relativi all’immobile su cui si sono svolti gli interventi

Occorre, poi, indicare nella procedura il comma di legge da applicare, compilare gli allegati e dopo aver verificato i dati si può inviare la dichiarazione.

Decreto rilancio ecobonus: la cessione del credito di imposta alle banche

Il trasferimento del credito è consentito per tutti gli interventi di efficienza energetica, riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari.

La detrazione può essere ceduta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati (Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).

Per il sismabonus, invece, la cessione è possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, che danno diritto ad una detrazione maggiorata del 75% o dell’85% delle spese sostenute.

Ogni condomino potrà trasferire la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.

Condizioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per ecobonus e sismabonus

La possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito è subordinato dai seguenti adempimenti (art. 121 del D.L. n. 34/20):

  • Il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti. Il visto di conformità è rilasciato da specifici soggetti autorizzati (dottori Commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro);
  • Per gli interventi rientranti nel Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati.

Per gli interventi rientranti nell’Ecobonus 110%, è necessaria l’asseverazione per attestare:

  • Il rispetto dei requisiti minimi previsti;
  • La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.

Tabella: tutti gli interventi dell’ecobonus 2020 al 110%

Interventi Limite di spesa Detrazione
Isolamento termico – Edifici unifamiliari o unità indipendenti € 50.000
– Condomini fino a 8 unità € 40.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 30.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati – Condomini fino a 8 unità € 20.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 15.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati su edifici unifamiliari € 30.000 110%
Interventi di efficentamento energetico art. 14 D.L. n. 63/13 Tetto massimo per singoli interventi 110%
Impianti solari fotovoltaici € 48.000 110%
Sistemi di accumulo integrati su impianti fotovoltaici € 48.000 110%
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici € 3.000 110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1 2 3 € 96.000 * n° unità dell’edificio 110%
Misure anti sismiche su singole unità immobiliari con riduzione di classe di rischio € 96.000 110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali con riduzione di classe di rischio € 96.000 * n° unità dell’edificio 110%
Demolizione e ricostruzione di intero edificio € 96.000 110%